Strumenti giuridici per il “Governo della crisi di impresa”

La definizione del significato di imprenditore è sancito nel dettato positivo della norma. Il nostro codice civile, art. 2082 cod. civ., stabilisce testualmente che è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Il rischio economico è connaturato all’attività di impresa. Ciascun imprenditore ha davanti a sé l’eventualità di poter divenire insolvente, qualora la propria attività di impresa non sia in grado di essere economicamente in equilibrio. Un’impresa che non produce le risorse economiche sufficienti per far fronte alle obbligazioni assunte genera un comportamento che altera le relazioni commerciali.

La continuazione dell’attività d’impresa in simili condizioni di squilibrio genera, essa stessa, alterazioni del sistema complessivo commerciale e produce una sostanziale sottrazione dal rischio economico. In genere è il mercato stesso in cui l’impresa opera ad espellere dal sistema commerciale i soggetti insolventi.

In simili situazioni assume particolare rilevanza il governo della crisi, definito ordinariamente come “l’insieme degli strumenti destinati a disciplinare l’indicata espulsione dell’imprenditore dal mercato”.

Ma la questione del “governo” della crisi implica anche la “regolamentazione di una fase dell’attività dell’imprenditore commerciale, fase che talvolta può essere anche di natura temporanea, in particolare di quel momento della stessa in cui l’imprenditore è insolvente” (art. 2221, cod. civ.).

A questo punto occorre tratteggiare, sia pure brevemente, il concetto che riguarda la natura dell’attività svolta dall’imprenditore.
In caso di insolvenza, al fine di instradare la regolazione della crisi verso la giusta procedura da utilizzare, si deve distinguere tra:l’imprenditore commerciale privato, il quale è sottoposto è sottoposto al fallimento in base all’art. 2221 cod. civ., e l’imprenditore commerciale pubblico, soggetto invece alla liquidazione coatta amministrativa (artt. 1 e 2 l. fall.).

Le procedure sono diverse in base alla diversa situazione in cui versa l’imprenditore, poiché non può essere avviata una procedura concorsuale, se non sussistono le condizioni previste dalla legge che la legittimino.

Tali procedure, inoltre, possono essere attivate solo dopo l’accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi.

Anche i limiti dimensionali dell’attività portano ad una diversa risoluzione del tema in questione. I limiti richiamati, in effetti, servono soprattutto ad operare una distinzione tra piccolo imprenditore (nella sua nuova definizione), escluso da qualsiasi procedura, imprenditore medio-grande, sottoposto invece alla disciplina ordinaria del fallimento, e grandissimo imprenditore, il quale è soggetto alla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

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