Particolarmente significativo è l’intervento del decreto in materia di crisi di impresa. Il T.U. stabilisce l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, intervenendo, in tal modo, e in maniera risolutiva, nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla fallibilità delle società a partecipazione pubblica.

Salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter, cod. civ., le amministrazioni partecipanti non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti, aperture di credito, rilasciare pubblica garanzie a società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi.

Sono ammessi trasferimenti straordinari alle società se contemplati in un piano di risanamento che preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario in tre anni, il piano deve essere approvato dall’Autorità di regolazione di settore, se esistente, e comunicato alla Corte dei conti.

Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti:

– se adottano la contabilità finanziaria devono accantonare in un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non ripianato conseguito dalla società partecipata (accantonamento in misura proporzionale alla quota di partecipazione). Per il primo triennio, 2015-2016-2017, la norma ribadisce il criterio di applicazione progressivo, parametrato al risultato medio conseguito nel triennio 2011-2013, come introdotto dalla legge n. 147/2013;

– se adottano la contabilità civilistica, in ipotesi di perdita conseguita dalla partecipata, devono procedere con l’adeguamento del valore della partecipazione all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata, ove il risultato negativo non sia immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Importantissimi spunti derivano dalla giurisprudenza comunitaria.
In materia di golden shares essa punta a ridimensionare la portata dei diritti speciali attribuiti dagli Stati m